Einstein sosteneva che “E’
più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”
Quando parliamo del DDL ZAN
parliamo di una legge che cerca di tutelare le persone che sono vittima di
crimini d’odio, ovvero di un reato motivato da un pregiudizio.
Tra le caratteristiche
principali che fanno nascere il pregiudizio ci sono: la razza, la
religione, la nazionalità, l’orientamento sessuale, l’identità di genere
e la disabilità. In altri ordinamenti giuridici democratici queste
caratteristiche sono tutte tutelate, perché prevale l’idea che quando gli atteggiamenti
discriminatori (anche se a bassa intensità) non vengono adeguatamente
contrastati, c’è un alto rischio di escalation, cioè c’è il rischio che tali
atteggiamenti si trasformino in atti di discriminazione, fino a diventare crimini
anche molto più gravi: tutti i genocidi sono partiti da atteggiamenti
discriminatori basati su un pregiudizio iniziale.
In Italia ci sono tre leggi
che definiscono i reati di matrice discriminatoria: la Legge Scelba del 52,
Legge Reale del 75 e Legge Mancino del 93. Queste leggi definiscono i reati di
matrice discriminatoria in base alla razza, all’etnia, alla religione. Non c’è alcuna
legge che considera altre caratteristiche della vittima, che possono comunque generare
atteggiamenti discriminatori, come l’orientamento sessuale, l’identità di
genere e la disabilità.
Nel 2019, i crimini d’odio
accertati in Italia sono stati in tutto 1.119 (erano 134 nel 2009): il 30% di
questi crimini è stato motivato da queste caratteristiche che non trovano
tutela nel nostro ordinamento giuridico.
Il DDL ZAN contrasta il
dilagare di questi crimini d’odio, perché modifica la Legge Mancino, ed inserisce
anche per queste caratteristiche - analogamente a quanto già fa’ la legge Mancino
per crimini legati alla razza, all’etnia e alla religione – delle aggravanti di
pena, che si attivano appunto in sede penale (dopo cioè aver commesso il
crimine). In questa maniera garantisce la libertà di espressione e di pensiero
da parte di tutti, senza che questa violi la dignità dell’altro.
Concludo quindi dicendo che pensare
a politiche che abbiano al centro la persona significa certamente consentire
che tolleranza ed inclusione diventino aspetti fondanti della nostra società:
una legge non è sufficiente, ma è certamente necessario creare anche quella
cornice normativa che tuteli tutte le persone, anche quelle che sono vittime di
questi crimini ignobili.
Nessun commento:
Posta un commento