martedì 25 maggio 2021

Intervento della Consigliera Elena De Riva - Consiglio Comunale 17/5/21

 

Einstein sosteneva che “E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”

 

Quando parliamo del DDL ZAN parliamo di una legge che cerca di tutelare le persone che sono vittima di crimini d’odio, ovvero di un reato motivato da un pregiudizio.  

 

Tra le caratteristiche principali che fanno nascere il pregiudizio ci sono: la razza, la religione, la nazionalità, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità. In altri ordinamenti giuridici democratici queste caratteristiche sono tutte tutelate, perché prevale l’idea che quando gli atteggiamenti discriminatori (anche se a bassa intensità) non vengono adeguatamente contrastati, c’è un alto rischio di escalation, cioè c’è il rischio che tali atteggiamenti si trasformino in atti di discriminazione, fino a diventare crimini anche molto più gravi: tutti i genocidi sono partiti da atteggiamenti discriminatori basati su un pregiudizio iniziale.

 

In Italia ci sono tre leggi che definiscono i reati di matrice discriminatoria: la Legge Scelba del 52, Legge Reale del 75 e Legge Mancino del 93. Queste leggi definiscono i reati di matrice discriminatoria in base alla razza, all’etnia, alla religione. Non c’è alcuna legge che considera altre caratteristiche della vittima, che possono comunque generare atteggiamenti discriminatori, come l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità.

 

Nel 2019, i crimini d’odio accertati in Italia sono stati in tutto 1.119 (erano 134 nel 2009): il 30% di questi crimini è stato motivato da queste caratteristiche che non trovano tutela nel nostro ordinamento giuridico.

 

Il DDL ZAN contrasta il dilagare di questi crimini d’odio, perché modifica la Legge Mancino, ed inserisce anche per queste caratteristiche - analogamente a quanto già fa’ la legge Mancino per crimini legati alla razza, all’etnia e alla religione – delle aggravanti di pena, che si attivano appunto in sede penale (dopo cioè aver commesso il crimine). In questa maniera garantisce la libertà di espressione e di pensiero da parte di tutti, senza che questa violi la dignità dell’altro.

 

Concludo quindi dicendo che pensare a politiche che abbiano al centro la persona significa certamente consentire che tolleranza ed inclusione diventino aspetti fondanti della nostra società: una legge non è sufficiente, ma è certamente necessario creare anche quella cornice normativa che tuteli tutte le persone, anche quelle che sono vittime di questi crimini ignobili.